La continuità non ha scadenza

Milano, l’Europa e la fine della finzione dei dodici mesi

articolo completo in formato pdf al link seguente-> https://consulentiaziendaliditalia.it/wp-content/uploads/2026/09/La-continuita-non-ha-scadenza.pdf

Il fatto

Corte d’appello di Milano, sentenza 9 luglio 2026. Reclamo respinto. Confermata l’inammissibilità della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione e confermata l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il debitore, impresa alberghiera, si era visto opporre il dissenso dell’Agenzia delle Entrate alla transazione fiscale.

Ha allora imboccato la strada del cram down, che presuppone un piano in continuità e non liquidatorio.

Il commissario giudiziale aveva già segnalato i punti critici sull’attendibilità della continuità invocata. Il piano è stato riscritto.

Nella versione finale prevedeva una continuità indiretta ad tempus di tredici mesi dalla definitività dell’omologazione, servita da due provviste: i canoni di noleggio dei beni mobili e un finanziamento di un milione di euro erogato da una società correlata.

Tredici mesi. Uno in più del dogma. E i giudici hanno detto no.

Hanno detto no perché mancava un piano industriale, o un documento equivalente, capace di rappresentare le condizioni operative, commerciali, organizzative e finanziarie della gestione futura.

Hanno detto no perché la provvista per i creditori non proveniva dall’attività caratteristica, ma da liquidità di terzi. Hanno detto no perché la continuità era costruita sulla carta.

Il principio che ne esce è tagliente: la continuità non coincide con la prosecuzione materiale dell’attività. Non basta che l’impresa resti operativa. Non basta che conservi i clienti. Non basta che qualcuno metta i soldi.

Serve che la continuità sia sostenibile e che diventi lo strumento con cui il piano supera la crisi.

È il valore prodotto dall’impresa — non la sua sopravvivenza formale — a segnare il confine tra continuità e liquidazione.

Se non vuoi leggere tutto l’articolo e vuoi subito una soluzione, iscriviti al webinar

Iscriviti gratis su- https://www.aicommercialista.it/evento-riforma-della-crisi/

Il fondamento europeo, che nessuno legge

La Corte non ha inventato nulla. Ha applicato il diritto dell’Unione, richiamandolo espressamente: 24 e 50 e articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1023.

Vale la pena rileggerli, perché in Italia si continuano a citare i principi contabili nazionali come se la Direttiva Insolvency non esistesse.

Per evitare abusi dei quadri di ristrutturazione, non è sufficiente la probabilità di insolvenza: occorre che il piano sia tale da impedire l’insolvenza e garantire la sostenibilità economica dell’impresa. L’articolo 4, paragrafo 1, ripete la formula: l’accesso al quadro di ristrutturazione preventiva serve «al fine di impedire l’insolvenza e di assicurare la loro sostenibilità economica». L’articolo 4, paragrafo 3, autorizza gli Stati membri a mantenere o introdurre una vera e propria verifica di sostenibilità economica, con la funzione dichiarata di escludere il debitore che non ha prospettive di sostenibilità.

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), impone che il piano contenga una dichiarazione motivata sulle ragioni per cui esso ha prospettive ragionevoli di impedire l’insolvenza e di garantire la sostenibilità economica dell’impresa, comprese le condizioni preliminari necessarie al suo successo.

E l’articolo 10, paragrafo 3, chiude il cerchio: gli Stati membri assicurano che l’autorità giudiziaria abbia la facoltà di rifiutare l’omologazione del piano privo della prospettiva ragionevole di impedire l’insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell’impresa.

Si legga ora quella norma con attenzione chirurgica. Non c’è un termine. Non c’è un orizzonte. Non c’è un numero di mesi. Non c’è nulla che assomigli a una finestra temporale. C’è una sola parola, ed è viability: sostenibilità economica. Cioè la capacità dell’impresa di restare un complesso funzionante destinato a produrre reddito. Non fino a una certa data. Finché è impresa.

Aggiungo l’articolo 19 della stessa direttiva, che i più continuano a ignorare: in prossimità dell’insolvenza gli amministratori devono tenere conto degli interessi dei creditori e degli altri portatori di interesse, adottare misure per evitare l’insolvenza, astenersi da condotte che mettano in pericolo la sostenibilità economica dell’impresa. È l’articolo 2086, comma 2, del codice civile scritto in lingua europea. È obbligo di interpretazione conforme per il giudice nazionale. È già diritto vigente.

Se non vuoi leggere tutto l’articolo e vuoi subito una soluzione, iscriviti al webinar

Iscriviti gratis su- https://www.aicommercialista.it/evento-riforma-della-crisi/

La menzogna dei dodici mesi

Arriviamo al punto che mi interessa davvero, e lo dico senza diplomazia.

Da anni una parte consistente della professione misura la continuità aziendale con un cronometro da dodici mesi. Lo scrive in nota integrativa. Lo scrive nella relazione del revisore. Lo scrive nei verbali del collegio sindacale. E lo scrive convinta di applicare correttamente l’OIC 11.

Non è così. È un errore tecnico, e va chiamato con il suo nome.

L’OIC 11, paragrafo 22, dispone che la direzione aziendale effettui «una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio».

Almeno. Non soltanto. Non al massimo. Non pari a. L’OIC 11 fissa un pavimento, e da vent’anni una parte della professione lo legge come un soffitto. Si è preso il minimo di legge e lo si è trasformato in un alibi. Chi certifica la continuità “a dodici mesi” non sta applicando l’OIC 11: lo sta amputando.

Lo IAS 1 è ancora più esplicito: l’orizzonte è relativo ad almeno dodici mesi successivi alla data di riferimento, ma non limitato a essi.

L’ISA Italia 570 muove da un presupposto che con i dodici mesi non ha nulla a che vedere. Il bilancio è redatto assumendo che l’impresa continui la propria operatività nel prevedibile futuro. Foreseeable future: un concetto di sostanza, non di calendario. L’ISA 570 impone poi al revisore di coprire almeno lo stesso periodo valutato dalla direzione, e — questo è il punto che si finge di non vedere — di restare vigile su eventi e circostanze che si collochino oltre quel periodo, interrogando la direzione sulla loro conoscenza. Il revisore che si ferma al dodicesimo mese non ha applicato l’ISA 570. Ha applicato la propria comodità.

E il codice civile? L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, prescrive che la valutazione delle voci sia fatta «nella prospettiva della continuazione dell’attività». Nessun termine. Nessuna scadenza. Il legislatore del 1942, e quello del 1991, non hanno mai pensato a un’impresa con data di scadenza stampata sopra.

Lo stesso Codice della crisi usa la medesima cautela lessicale: l’articolo 3, comma 4, lettera b), richiede assetti idonei a verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi. Ancora almeno. Ancora un pavimento.

Ora anche i giudici

Ciò che la Corte d’appello di Milano aggiunge — ed è la ragione per cui questa sentenza va letta da ogni revisore e da ogni sindaco d’Italia — è la prova che l’orizzonte temporale, di per sé, non qualifica nulla.

Il debitore aveva costruito una continuità di tredici mesi. Formalmente oltre soglia. Formalmente ineccepibile secondo la vulgata contabile corrente. Sostanzialmente irrilevante per il collegio, perché il tempo non era sorretto da un progetto verificabile di generazione di valore.

Questo è il colpo di grazia alla dottrina del cronometro. Un’impresa non è in continuità perché ha dimostrato di poter respirare per dodici mesi e un giorno. È in continuità se e solo se il suo modello di business, le sue condizioni operative, commerciali, organizzative e finanziarie sono documentabili e capaci di generare valore. Altrimenti, come scrivono i giudici, la continuità diventa un’etichetta per mascherare un’operazione liquidatoria.

Ora rivolgo la domanda a chi legge. Quella nota integrativa che avete firmato — quella in cui si dichiara la continuità «per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio», senza un piano, senza un budget di cassa, senza un solo indicatore prospettico allegato — che cosa attesta esattamente? Attesta la sostenibilità economica dell’impresa, o attesta soltanto che non morirà entro l’anno?

Perché il giudice, oggi, domanda la prima cosa. E il revisore, troppo spesso, ha documentato la seconda.

Una continuità dichiarata senza un impianto previsionale documentato non è un giudizio professionale. È una scommessa firmata. E nel momento in cui quella scommessa viene persa, il revisore, il sindaco e l’amministratore non potranno esibire al giudice il fatto che l’impresa ha retto tredici mesi. Dovranno esibire il processo con cui hanno misurato la capacità dell’impresa di generare valore. Se quel processo non esiste, non esiste difesa.

Se non vuoi leggere tutto l’articolo e vuoi subito una soluzione, iscriviti al webinar

Iscriviti gratis su- https://www.aicommercialista.it/evento-riforma-della-crisi/

Il 2086 non si attesta: si misura

L’articolo 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Rilevazione tempestiva. Non constatazione tardiva. La differenza tra una radiografia e un’autopsia.

Qui si colloca la business judgment rule. Le scelte gestorie restano insindacabili nel merito, ma solo se il processo decisionale che le ha prodotte è stato informato, istruito e ragionevole. La giurisprudenza di legittimità è ferma su questo crinale, e su questo crinale si gioca ogni azione di responsabilità: il giudice non valuta l’esito, valuta il metodo. Se il metodo non è documentato, l’insindacabilità evapora e resta solo il danno.

Ecco perché la business judgment rule non è un principio da citare in memoria difensiva. È un’infrastruttura da costruire prima, e da alimentare ogni mese.

La Balanced Scorecard di Kaplan e Norton è, ad oggi, l’unico framework che traduca la strategia in indicatori misurabili lungo le quattro prospettive — economico-finanziaria, cliente, processi interni, crescita e apprendimento — e che consenta di dimostrare, con evidenza documentale datata, che gli organi sociali hanno misurato prima di decidere. Gli indicatori qualitativi anticipano di sei-dodici mesi ciò che il cash flow certificherà con diciotto-ventiquattro mesi di ritardo. Chi legge solo il bilancio legge un referto autoptico.

Il Cruscotto di Controllo® è l’implementazione operativa di quel framework nel contesto normativo italiano: l’unico sistema in Italia certificato ISO 22301 per la misurazione degli adeguati assetti ex art. 2086, comma 2, c.c., operativo dal 2018. Non produce un’attestazione. Produce una serie storica. Non dichiara la continuità: la misura, mese dopo mese, con indicatori prospettici, scenari di cassa e soglie di allerta tracciate.

È esattamente ciò che mancava al piano bocciato a Milano. Un progetto verificabile. Non una promessa.

Conclusione

La Corte d’appello di Milano non ha scritto una sentenza sul cram down fiscale. Ha scritto una sentenza sul significato della parola continuità. E il significato, per il diritto dell’Unione e ormai per i giudici italiani, è uno solo: capacità documentata e sostenibile di generare valore, senza termine prefissato.

Chi continua a misurarla con un calendario da dodici mesi non sta applicando un principio contabile. Sta costruendo la propria futura responsabilità, con firma autografa e data certa.

Il tempo dell’attestazione formale è finito. Comincia quello della misura.

Misurare. Anticipare. Durare.

Riferimenti: Corte d’appello di Milano, sentenza 9 luglio 2026; artt. 84, co. 3, 3, co. 4, lett. b), e 112 D.Lgs. 14/2019; direttiva (UE) 2019/1023, 2, 24 e 50, artt. 1, 4, 8, par. 1, lett. h), 10, par. 3, e 19; artt. 2086, co. 2, e 2423-bis, co. 1, n. 1, c.c.; OIC 11, parr. 21-24; IAS 1; ISA Italia 570.

Durante il prossimo webinar potrai approfondire tutto quanto letto sopra e scoprire in tutte le sue potenzialità il Cruscotto di Controllo®.

Il webinar sarà anche occasione di conoscere e confrontarsi con altri colleghi.

Iscriviti gratis su- https://www.aicommercialista.it/evento-riforma-della-crisi/

Iscriviti subito, i posti sono limitati!